Soldi in giacenza e conti dormienti, un po’ di chiarezza

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I soldi in giacenza sono disciplinati da un apposito comma del codice civile. Cerchiamo di capire come funziona. 

Soldi in giacenza, che significa? Vengono usati della posta o della banca? Una domanda che mi viene posta molto spesso sulla quale cercherò di fare chiarezza. Il consiglio che ho sempre dato è quello di evitare di avere troppi risparmi sul conto corrente, cosa che ho scritto anche su diversi altri post. Vediamo però nel dettaglio cosa succede quando i soldi vengono lasciati sul conto. Esiste un articolo del Codice Civile che mette ordine a questo passaggio. L’articolo che lo disciplina è il 1834 dove si legge che la banca o la posta ne diventano momentaneamente proprietari subito dopo il deposito, anche se fittizziamente. La proprietà termina in due momenti precisi, il primo è alla scadenza del contratto bancario, il secondo dipende dalla volontà del titolare del conto che ha la possibilità di ritirare le somme in qualunque momento. Praticamente finché il denaro rimane in deposito o non arriva a scadenza banche e posta lo utilizzano. Questo in situazioni normali. 

I conti dormienti

I conti dormienti a differenza dei soldi in giacenza non sono mai stati movimentati per un arco temporale variabile tra i dieci e i venti  anni. Passato questo lasso di tempo il Ministero dell’Economia e Finanze potrebbe inviare delle verifiche per capire se vi sono degli eredi che possono beneficiarne. 

Possono richiedere il rimborso dei soldi di un conto corrente dormiente, già trasferiti sul Fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i titolari di conti di:

  • Un deposito di denaro non sottoposto ad alcuna movimentazione per almeno 10 anni. In questo caso ci si riferisce a conti correnti, certificati di deposito oppure un libretto di risparmio;
  • Strumenti finanziari che non vengono movimentati da 10 anni;
  • Titolari di un assegno circolare che non si è incassato per tre anni;
  • Rendite di una polizza assicurativa non movimentate per 2 anni;
  • Buoni fruttiferi postali che non sono stati incassati entro 10 anni dalla scadenza e sono stati emessi dopo il 14 aprile 2001.

Per ottenere il rimborso è necessario inviare la domanda tramite raccomandata a/r o raccomandata a mano a: Consap S.p.A – Rif. Rapporti dormienti, via Yser, 14 00198 Roma. In alternativa è possibile inviare una mail all’indirizzo rapportidormienti@consap.it.  Il contenuto della raccomandata è un modulo scaricabile da www.consap.it/media/1133/rd_attestazione-devoluzione.pdf. In allegato non devono mancare un documento di identità ed il codice fiscale del titolare del conto, oppure il suo certificato di morte, nel caso di decesso. Da inserire anche copia del conto corrente. La domanda può essere accolta anche dopo mesi, e il rimborso avverrà mediante bonifico o assegno.



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